Pagina-quadro sul rapporto tra le due valutazioni. Per il dettaglio: DPIA — Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati e FRIA — Valutazione d’Impatto sui Diritti Fondamentali.

Definizione

Due valutazioni d’impatto obbligatorie prima di adottare sistemi di IA:

  • DPIA (Data Protection Impact Assessment) — Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati, ex art. 35 GDPR.
  • FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment) — Valutazione d’Impatto sui Diritti Fondamentali, ex art. 27 AI Act, richiesta per i sistemi ad alto rischio (vedi AI Act — categorie di rischio).

Come funziona

La scuola, in qualità di Deployer (utilizzatore professionale di IA) e Titolare del trattamento, esegue la DPIA considerando innovatività e volume dei dati. Se adotta un sistema ad alto rischio (es. valutazione degli apprendimenti), integra la DPIA con la FRIA, descrivendo processi, categorie di persone interessate, rischi di danno e misure di mitigazione e supervisione. Il DPO è consultato obbligatoriamente. La matrice AgID (AIIA) applica una logica analoga nella PA.

Applicazioni o esempi

  • Adozione di un tutor IA o di software valutativi → DPIA (+ FRIA se alto rischio).
  • Raccomandazione ricorrente: preferire dati sintetici e minimizzazione.

Relazioni con altri concetti

Contraddizioni e dibattiti

Più fonti (webinar e analisi) segnalano che la FRIA è di fatto difficile da assolvere per le scuole, che non dispongono delle informazioni interne dei fornitori (Google, Microsoft). Vedi Linee Guida IA a Scuola: Aspetti Normativi e Operativi (webinar).

Fonti

2025), 1689, AgID — Valutazione d’impatto dell’Intelligenza Artificiale (AIIA), v1.0 2025, L’IA nella PA e nelle imprese: AgID, AI Act e strumenti per le valutazioni d’impatto (Federprivacy)